La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017 ha stabilito che il fabbricato collabente, accatastato in categoria F/2, senza rendita non paga né ICI né IMU per assenza di “base imponibile”.
Il caso posto all’attenzione dei giudici della Corte riguarda una vecchia acciaieria insistente su un’area di notevoli dimensioni, con sovrastanti fabbricati fatiscenti, iscritti in catasto con categoria catastale F/2, in quanto collabenti. Ad avviso dell’ente impositore l’area su cui insistevano i fabbricati collabenti doveva essere attratta a imposizione come area fabbricabile, posto che lo strumento urbanistico prevedeva la possibilità di recupero degli edifici esistenti.
Secondo la Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla questione, nessuna imposta era dovuta dalla contribuente e questo sulla base di un iter logico decisamente interessante e che potrebbe fare chiarezza una volta per tutte sul punto.
La Corte rileva che il Dm 28/1998 prevede l’accatastamento in categoria F/2 dei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado tale da comportarne «l’oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio» ed è per tale ragione che questi fabbricati sono iscritti senza una rendita catastale. Il presupposto dell’Ici (come dell’Imu) è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ed il fabbricato collabente non cessa di essere un «fabbricato» solo perché privo di rendita. Lo stato di collabenza e improduttività di reddito non fa venir meno in capo all’immobile la tipologia normativa di «fabbricato». La mancata imposizione si giustifica non già per assenza di «presupposto» ma per assenza di «base imponibile». Inoltre, secondo la Cassazione, l’imposizione Ici non potrebbe essere recuperata dal Comune facendo ricorso a una base imponibile diversa, ovvero quella attribuibile all’area di insistenza del fabbricato, e ciò perché tale area, essendo già edificata, e quindi non suscettibile di poter essere considerata area fabbricabile, non rientra in nessuno dei presupposti Ici/Imu.
Va precisato che, sebbene la sentenza in commento abbia ad oggetto un avviso di accertamento ICI, i medesimi principi possono essere applicati anche all’IMU e alla TASI.
Mi chiamo Alessandro Lutri, sono un Agronomo Paesaggista e sono il titolare dello Studio.
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